Canapa: Il Consiglio di Stato blocca tutto e rimanda alla Corte di Giustizia Europea
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Un nuovo colpo per l'art. 18 del Decreto Sicurezza approvato nei mesi scorsi dalla maggioranza di Governo.
Se da una parte sono aumentati, negli ultimi mesi, i sequestri da parte delle forze dell'ordine di cannabis light e derivati ad aziende agricole e agli operatori di settore con conseguenti procedimenti penali, alcuni tribunali, già nelle ultime settimane, non hanno convalidato i sequestri stessi restituendo i beni sequestrati agli operatori.

E' il caso del Tribunale di Sassari , che il 23 ottobre scorso ha emesso un'ordinanza con la quale ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati a due coltivatori: 200 kg contenenti foglie e infiorescenze e 6000 piante di canapa. L'ordinanza ha evidenziato che non emergeva in alcun modo la condotta di reato per la coltivazione e detenzione dei vegetali, e che, in assenza di analisi che attestassero il superamento della soglia legale di THC, va presunta la liceità della coltivazione. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la conservazione dei residui vegetali della coltivazione di canapa, anche se contenenti infiorescenze, non è vietata dalla disciplina vigente e, di conseguenza, non costituisce reato. Tali conclusioni si estendono anche all'attrezzatura per l'essicazione rinvenuta, la cui detenzione è considerata lecita e giustificata dalle esigenze di raccolta e conservazione.
A Torino , invece, Il GIP del Tribunale di Torino ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale relativo alla vendita di canapa industriale «perché il fatto non sussiste», accogliendo la richiesta della Procura. Nella richiesta di archiviazione si legge: «Sussistono i presupposti di legge per l'archiviazione del procedimento penale in epigrafe- Ciò che è emerso è la presenza di THC ma senza indicare una percentuale, per cui, essendo lecita la vendita di cannabis sativa purché con un contenuto di THC inferiore allo 0,6%, potrebbe operare una causa di esclusione dell'antigiuridicità». Da qui l'istanza al GIP «di disporre l'archiviazione del procedimento» (artt. 408, 411 cpp). Nel decreto, il giudice «esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal PM; ritenuto che tale richiesta sia condivisibile e richiamata pertanto la relativa motivazione», «dispone l'archiviazione del procedimento perché il fatto non sussiste» (artt. 408, 411 cpp).

Di fondamentale importanza per gli operatori e per i consumatori finali quanto avvenuto il 12 novembre scorso . Il Consiglio di Stato ha emesso un'ordinanza con cui si rimette all'analisi della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul divieto italiano circa la trasformazione e la commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale. Questo è molto più di un passaggio tecnico: è il momento in cui la guerra tutta italiana ai fiori di canapa viene messa in stand-by e consegnata ai giudici di Lussemburgo.
Con questo rinvio, il Supremo giudice amministrativo sospende il giudizio sul decreto “Officinali” e mette in discussione l'intera architettura interna, dalla combinazione della Legge 242/2016 al DPR 309/90, fino all'articolo 18 del Decreto Sicurezza che vorrebbe vietare in blocco infiorescenze, oli, resine e derivati a selezione dal livello di thc in essi contentuto .
I l Consiglio di Stato nell'ordinanza dubita che il modo in cui l'Italia tratta foglie, fiori, oli e resine di canapa industriale sia compatibile con il diritto europeo e infatti chiede alla Corte se il diritto UE consenta a uno Stato di vietare produzione e vendita di infiorescenze e derivati (come il CBD da fiore) con THC estremamente basso, e se un simile divieto, alla luce degli articoli 34 –36 TFUE, non costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci, visto che in molti altri Paesi UE la produzione di CBD da canapa industriale è pacificamente legale.
Qui il passaggio decisivo: se la Corte UE risponderà che il quadro italiano è incompatibile, i giudici nazionali dovranno disapplicare le norme interne contrastanti. Questo vale sia per il DM “Ufficiali” sia per ogni interpretazione del DPR 309/90 che continua a trattare come stupefacente un fiore di canapa industriale privo di effetto stupefacente.
La parte più innovativa dell'ordinanza è che il Consiglio di Stato non si ferma al DM Officinali, ma arriva al cuore del problema e chiede alla Corte di Giustizia di valutare: se l'articolo 18 del Decreto Sicurezza, che vieta in modo generalizzato “prodotti costituiti da infiorescenze di canapa… compresi estratti, resine e oli”, sia compatibile con i principi di proporzionalità, non discriminazione e libera circolazione delle merci.
Se il DPR 309/1990, per come viene oggi applicato a fiori e derivati di canapa industriale a basso THC, rispetti davvero il diritto UE o se finisca per schiacciare nel penale prodotti che dovrebbero circolare liberamente nei paesi UE come beni agricoli.
Riportiamo quanto dichiarato dall'Avv . Bulleri : " L'ordinanza del Consiglio di Stato rappresenta un momento fondamentale per il settore canapicolo italiano. Il giudizio davanti alla corte di giustizia Ue può diventare il passaggio fondamentale che chiarisce una volta per tutte la piena legalità della pianta intera di canapa non stupefacente in Europa ."
Fonte: Associazione Canapa Sativa Italia